Trattato›Titolo IV
Art. 91
Condizioni di lavoro giuste ed eque
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-91
Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
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