TrattatoTitolo IV

Art. 91

Condizioni di lavoro giuste ed eque

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-91 Condizioni di lavoro giuste ed eque 1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-91

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Condizioni di lavoro giuste ed eque (Art. 91 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo