TrattatoTitolo III

Art. 86

Inserimento delle persone con disabilità

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-86 Inserimento delle persone con disabilità L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-86

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Inserimento delle persone con disabilità (Art. 86 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo