TrattatoTitolo IV

Art. 88

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-88 Diritto di negoziazione e di azioni collettive I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-88

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Diritto di negoziazione e di azioni collettive (Art. 88 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo