Art. 88 · Diritto di negoziazione e di azioni collettive
TrattatoTitolo IV

Art. 88

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Diritto di negoziazione e di azioni collettive

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-88 Diritto di negoziazione e di azioni collettive I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
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