Trattato›Titolo III
Art. 83
Parità tra donne e uomini
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-83
Parità tra donne e uomini
La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-83