Art. 83 · Parità tra donne e uomini
TrattatoTitolo III

Art. 83

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Parità tra donne e uomini

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-83 Parità tra donne e uomini La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-83