TrattatoTitolo IV

Art. 89

Diritto di accesso ai servizi di collocamento

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-89 Diritto di accesso ai servizi di collocamento Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-89

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Diritto di accesso ai servizi di collocamento (Art. 89 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo