Trattato›Titolo IV
Art. 93
Vita familiare e vita professionale
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-93
Vita familiare e vita professionale
1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-93