TrattatoTitolo IV

Art. 97

Tutela dell'ambiente

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-97 Tutela dell'ambiente Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-97

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Tutela dell'ambiente (Art. 97 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo