Trattato›Titolo IV
Art. 97
Tutela dell'ambiente
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-97
Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
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