Trattato›Titolo IV
Art. 95
Protezione della salute
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-95
Protezione della salute
Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-95