TrattatoTitolo IV

Art. 96

Accesso ai servizi d'interesse economico generale

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-96 Accesso ai servizi d'interesse economico generale Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-96

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo