Trattato›Titolo IV
Art. 96
Accesso ai servizi d'interesse economico generale
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-96
Accesso ai servizi d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-96