TrattatoTitolo V

Art. 99

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-99 Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-99

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo (Art. 99 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo