Art. 99 · Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
TrattatoTitolo V

Art. 99

173 / 946

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-99 Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.
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