TrattatoTitolo V

Art. 102

Diritto d'accesso ai documenti

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-102 Diritto d'accesso ai documenti Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-102

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Diritto d'accesso ai documenti (Art. 102 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo