Trattato›Titolo V
Art. 102
176 / 946Diritto d'accesso ai documenti
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-102
Diritto d'accesso ai documenti
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-102