Art. 102 · Diritto d'accesso ai documenti
TrattatoTitolo V

Art. 102

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Diritto d'accesso ai documenti

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-102 Diritto d'accesso ai documenti Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.
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