TrattatoTitolo V

Art. 105

Libertà di circolazione e di soggiorno

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-105 Libertà di circolazione e di soggiorno 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente alla Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
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Libertà di circolazione e di soggiorno (Art. 105 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo