Trattato›Titolo V
Art. 105
Libertà di circolazione e di soggiorno
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-105
Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente alla Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-105