TrattatoTitolo VI

Art. 108

Presunzione di innocenza e diritti della difesa

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-108 Presunzione di innocenza e diritti della difesa 1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-108

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Presunzione di innocenza e diritti della difesa (Art. 108 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo