Trattato›Titolo V
Art. 103
Mediatore europeo
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-103
Mediatore europeo
Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-103