Trattato›Titolo VI
Art. 107
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-107
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-107