TrattatoTitolo VI

Art. 107

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-107 Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-107

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Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (Art. 107 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo