TrattatoTitolo VI

Art. 110

Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-110 Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-110

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Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (Art. 110 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo