Trattato›Titolo VII
Art. 114
Divieto dell'abuso di diritto
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-114
Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-114