Art. 118
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-118
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La disposizione vincola l'Unione europea a contrastare le disparità di trattamento nell'elaborazione e nell'attuazione delle proprie attività. I fattori di discriminazione che si mira a combattere includono il sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali. Sono espressamente ricomprese anche le discriminazioni basate sulla disabilità, l'età e l'orientamento sessuale.
La norma stabilisce l'impegno dell'Unione a contrastare ogni forma di discriminazione durante la pianificazione e la realizzazione delle proprie politiche e azioni.
Si rivolge all'Unione nella definizione e nell'attuazione delle proprie politiche e azioni, a tutela di tutte le persone esposte ai fattori di discriminazione indicati.
L'Unione definisce un nuovo piano d'azione per l'occupazione integrando misure specifiche per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e per evitare disparità legate all'età. In questo modo, l'attività persegue direttamente l'obiettivo di contrastare le discriminazioni indicate dal testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.