Trattato›Parte III›Titolo I
Art. 122
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-122
Fatti salvi gli articoli I-5, III-166, III-167 e III-238 e in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale in quanto servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un valore e del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione della Costituzione, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. La legge europea stabilisce tali principi e fissa tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto della Costituzione, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-122