TrattatoTitolo II

Art. 126

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-126 Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le modalità di esercizio del diritto, di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera b), di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede senza essere cittadino di tale Stato. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino. Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo si esercita fatti salvi l'articolo III-330, paragrafo 1 e le misure adottate in sua applicazione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-126

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Art. 126 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo