Trattato›Titolo II
Art. 128
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-128
Le lingue in cui ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di rivolgersi alle istituzioni o organi in virtù dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d), e ricevere una risposta, sono quelle elencate all'articolo IV-448, paragrafo 1. Le istituzioni e organi di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) sono quelli elencati all'articolo I-19, paragrafo 1, secondo comma e agli articoli I-30, I-31 e I-32 e il mediatore europeo.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-128