Art. 114 · Divieto dell'abuso di diritto
TrattatoTitolo VII

Art. 114

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Divieto dell'abuso di diritto

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-114 Divieto dell'abuso di diritto Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-114