Trattato›Titolo VI
Art. 108
216 / 946Presunzione di innocenza e diritti della difesa
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-108
Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-108