Art. 95 · Protezione della salute
TrattatoTitolo IV

Art. 95

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Protezione della salute

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-95 Protezione della salute Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
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