Art. 97 · Tutela dell'ambiente
TrattatoTitolo IV

Art. 97

130 / 946

Tutela dell'ambiente

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-97 Tutela dell'ambiente Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-97