Art. 86 · Inserimento delle persone con disabilità
TrattatoTitolo III

Art. 86

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Inserimento delle persone con disabilità

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-86 Inserimento delle persone con disabilità L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
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