Art. 91 · Condizioni di lavoro giuste ed eque
TrattatoTitolo IV

Art. 91

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Condizioni di lavoro giuste ed eque

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-91 Condizioni di lavoro giuste ed eque 1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
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