Accordo

Art. 9

In vigore dal 30 mag 2004
Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in particolare, fornisce all'Amministrazione doganale richiedente ogni informazione su: a) la regolarità dell'esportazione dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita delle merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente; b) la regolarità dell'importazione nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente delle merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, ed il regime doganale nel quale le merci siano state eventualmente collocate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;137#art-a-9

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