Accordo
Art. 7
In vigore dal 30 mag 2004
1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o 6 propria iniziativa, informazioni circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. Nei casi gravi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salme pubblica, alla. sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, informazioni di propria iniziativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-05-03;137#art-a-7