Accordo
Art. 11
In vigore dal 30 mag 2004
1. Le Amministrazioni doganali si accordano, dopo essersi consultate, allo scopo di fornirsi reciproca assistenza nella formazione dei propri funzionari.
2. Ciascuna Amministrazione doganale, a tale scopo, nell'ambito delle proprie competenze, accetta nei programmi di formazione o nei seminari organizzati per il personale nazionale i funzionari dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, allo scopo di accrescerne le conoscenze professionali e di arricchirne la formazione pratica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-05-03;137#art-a-11