Accordo
Art. 6
In vigore dal 30 mag 2004
Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni esercita una sorveglianza speciale su:
a) le merci in transito o in deposito sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in usciis dal suo territorio;
b) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale. richiedente ù essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente;
c) i luoghi sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-05-03;137#art-a-6