Accordo
Art. 1
In vigore dal 30 mag 2004
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, di seguito denominati Parti Contraenti,
Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, fiscali, commerciali, sociali, culturali, artistici ed archeologici;
.Considerando che la lotta contro tali infrazioni sarebbe resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali e che lo scambio dei rispettivi funzionari doganali nell'ambito di un apposito Programma migliorerebbe detta cooperazione;
Considerando che è importante assicurare l'esatta percezione dei diritti e delle tasse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti le infrazioni attinenti alla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;
Considerando che il traffico di stupefacenti e- di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;
Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione;
In accordo con la Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle Amministrazioni doganali e relative:
- all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;
alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione;
- alle misure di divieto, restrizione e controllo;
- alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guai-dia di Finanza, per la Repubblica italiana, e l'Amministrazione doganale cipriota, per la Repubblica di Cipro, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla lettera a) di questo Accordo;
c) "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che inoltra una richiesta di assistenza in Materia doganale;
d) "Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
e) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
f) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
g) "consegna controllata", il metodo che permette alle merci conosciute o sospettate di traffico illecito il passaggio sul territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente, sotto il controllo delle competenti Autorità delle stesse, allo scopo di identificare le persone coinvolte nel traffico illecito;
h) "persona" ogni persona fisica o giuridica;
i) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile;
j) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione;
k) "beni archeologici, artistici e culturali", tutti quei beni di tale natura protetti dalle leggi nazionali di ciascuna Parte Contraente;
I) "scambio di funzionari" l'interscambio dei funzionari doganali nell'ambito di un apposito Programma da concordare tra le due Amministrazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-05-03;137#art-a-1