Accordo
Art. 5
In vigore dal 30 mag 2004
Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano:
a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed controlli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-05-03;137#art-a-5