Accordo

Art. 10

In vigore dal 30 mag 2004
Le Amministrazioni doganali: a) si prestano mutua assistenza per applicare misure conservative o avviare procedimenti compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni; b) liquidano i beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni, proventi o mezzi strumentali.
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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;137#art-a-10

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