Accordo

Art. 14

In vigore dal 30 mag 2004
1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche interne, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo. 2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi diversi da quelli previsti da questo Accordo solamente se, l'Amministrazione doganale che li ha forniti, vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione. 3. I documenti, le informazioni e le comunicazioni possono essere, altresì, trasmessi, ove possibile, mediante supporto informatico. 4. In ragione degli obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano essere, quando vi sia necessità, trasmessi alla Comunità Europea ed agli altri Stati membri dell'Unione stessa. 5. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone, in applicazione del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata.dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti ed alle informazioni della stessa natura.
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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;137#art-a-14

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