Accordo
Art. 16
In vigore dal 30 mag 2004
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo, è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto in una lingua accettata dalle Amministrazioni doganali e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta,
b) l'oggetto ed i motivi della richiesta,
c) un breve resoconto della questione, degli elementi giuridici e della natura del procedimento,
d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.
5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate all'Ufficio competente designato da ciascuna Amministrazione doganale.
Una lista di funzionari dei rispettivi Uffici viene fornita all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente.
6. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti adottano tutte le disposizioni affinché i loro funzionari, incaricati della ricerca e della repressione delle infrazioni doganali, siano in relazione personale e diretta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-05-03;137#art-a-16