Accordo
Art. 12
In vigore dal 30 mag 2004
1. Le Amministrazioni doganali delle rispettive Parti Contraenti cooperano, se necessario, nel quadro della legislazione in vigore nei rispettivi territori e nei limiti delle proprie competenze, nell'ambito delle consegne controllate di stupefacenti e sostanze psicotrope, in modo da identificare le persone implicate nelle infrazioni doganali.
2. La decisione di cui al comma l di fare ricorso alle consegne controllate sarà presa caso per caso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-05-03;137#art-a-12