Accordo

Art. 4

In vigore dal 30 mag 2004
1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente e rilevanti per le indagini relative ad un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di:propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a: a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia; b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;137#art-a-4

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