Art. 11
Accordo

Art. 11

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In vigore dal 30 mag 2004
1. Le Amministrazioni doganali si accordano, dopo essersi consultate, allo scopo di fornirsi reciproca assistenza nella formazione dei propri funzionari. 2. Ciascuna Amministrazione doganale, a tale scopo, nell'ambito delle proprie competenze, accetta nei programmi di formazione o nei seminari organizzati per il personale nazionale i funzionari dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, allo scopo di accrescerne le conoscenze professionali e di arricchirne la formazione pratica.
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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;137#art-a-11