TrattatoParte II

Art. 7

Impegni nazionali e cooperazione internazionale

In vigore dal 24 apr 2004
- Impegni nazionali e cooperazione internazionale 7.1 Ciascuna Parte contraente, come opportuno, incorpora nelle sue politiche e nei suoi programmi agricoli e di sviluppo rurale, le attività di cui agli , e coopera con le altre Parti contraenti, direttamente o tramite la FAO ed altre organizzazioni internazionali competenti, nei settori della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. 7.2 La cooperazione internazionale ha come oggetto, in particolare: a) formare o rafforzare la capacità dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione per quanto concerne la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; b) rafforzare le attività internazionali volte a promuovere la conservazione, la valutazione, la documentazione, il miglioramento genetico, la selezione vegetale, la moltiplicazione delle sementi nonché, conformemente alla Parte IV, la ripartizione, l'accesso a, e lo scambio di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e di informazioni e tecnologie appropriate; c) mantenere e rafforzare le intese istituzionali di cui alla Parte V; e d) attuare la strategia di finanziamento dell',
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Impegni nazionali e cooperazione internazionale (Art. 7 Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo