Trattato›Parte II
Art. 7
Impegni nazionali e cooperazione internazionale
In vigore dal 24 apr 2004
- Impegni nazionali e cooperazione internazionale
7.1 Ciascuna Parte contraente, come opportuno, incorpora nelle sue politiche e nei suoi programmi agricoli e di sviluppo rurale, le attività di cui agli , e coopera con le altre Parti contraenti, direttamente o tramite la FAO ed altre organizzazioni internazionali competenti, nei settori della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
7.2 La cooperazione internazionale ha come oggetto, in particolare:
a) formare o rafforzare la capacità dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione per quanto concerne la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
b) rafforzare le attività internazionali volte a promuovere la conservazione, la valutazione, la documentazione, il miglioramento genetico, la selezione vegetale, la moltiplicazione delle sementi nonché, conformemente alla Parte IV, la ripartizione, l'accesso a, e lo scambio di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e di informazioni e tecnologie appropriate;
c) mantenere e rafforzare le intese istituzionali di cui alla Parte V; e
d) attuare la strategia di finanziamento dell',
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Prourn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-t-7