TrattatoParte IV

Art. 12

Accesso agevolato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in seno al sistema multilaterale

In vigore dal 24 apr 2004
- Accesso agevolato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in seno al sistema multilaterale 12.1 Le Parti contraenti convengono che l'accesso agevolato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel quadro del sistema multilaterale, quale definito all', si effettua conformemente alle disposizioni del presente Trattato. 12.2 Le Parti contraenti convengono di prendere misure giuridiche o altre misure appropriate necessarie per la concessione di tale accesso alle altre Parti contraenti grazie al sistema multilaterale. A tal fine questo accesso è altresì concesso alle persone fisiche e giuridiche che dipendono dalla giurisdizione di qualsiasi Parte contraente, fatte salve le disposizioni dell'.4 Questo accesso è concesso conformemente alle condizioni di seguito enunciate: a) l'accesso è concesso quando ha per unico fine la conservazione e l'utilizzazione ai fini della ricerca, la selezione e la formazione per l'alimentazione e l'agricoltura, a condizione che non sia destinato ad usi chimici o farmaceutici, nè ad altri usi industriali non alimentari e non foraggieri. Nel caso di piante coltivate per usi multipli (alimentari e non alimentari) la loro inclusione nel sistema multilaterale e l'applicabilità del regime di accesso facilitato dipende dalla loro rilevanza per la sicurezza alimentare; b) L'accesso è concesso sollecitamente, senza che occorra seguire individualmente le entrate, e gratuitamente; se tuttavia è richiesto un pagamento per le spese, quest'ultimo non deve superare i costi minimi impegnati; c) tutti i dati di passaporto disponibili e, fatta salva la legislazione in vigore, ogni altra informazione descrittiva associata, disponibile e non riservata, sono messi a disposizione con le risorse fitogenetiche fornite per l'alimentazione e l'agricoltura. d) i beneficiari non possono rivendicare alcun diritto di proprietà intellettuale o altro diritto limitante l'accesso facilitato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura o alle loro parti o componenti genetiche, sotto la forma ammessa del sistema multilaterale; e) l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di elaborazione, compreso il materiale in corso di messa a punto ad opera degli agricoltori, rimane a discrezione degli ottenenti, durante il periodo della loro messa a punto; f) l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura tutelate da diritti della proprietà intellettuale e da altri diritti di proprietà è concesso in conformità agli accordi internazionali ed alle leggi nazionali pertinenti; g) i beneficiari delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura per le quali l'accesso è consentito nel quadro del sistema multilaterale e che sono conservate, le tengono a disposizione del sistema multilaterale, in conformità alle disposizioni del presente Trattato; h) fatte salve le altre disposizioni del presente Articolo, le Parti contraenti convengono che l'accesso alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in situ, è concessa in conformità alla legislazione nazionale o, in mancanza di tale legislazione, in conformità alle norme che possono essere stabilite dall'Organo direttivo. 12.4 A tal fine, l'accesso facilitato, in conformità agli .2 e 12.3 di cui sopra, è concesso conformemente ad un accordo tipo di trasferimento di materiale (ATM) adottato dall'Organo direttivo e che riprende le norme dell'.3a, d e g, nonché le disposizioni relative alla ripartizione dei vantaggi enunciati all'.2 d ii) e le altre disposizioni pertinenti di questo Trattato, nonché la disposizione indicante che il beneficiario delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione o l'agricoltura deve richiedere che le condizioni dell'ATM si applichino al trasferimento delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura ad un'altra persona o entità, nonché ad ogni altro ulteriore trasferimento di tali risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. 12.5 Le Parti contraenti vigilano affinché sia possibile fare ricorso, in conformità alle disposizioni giurisdizionali applicabili, nel loro sistema giuridico, in caso di controversie contrattuali derivanti da tali ATM, riconoscendo che gli obblighi derivanti da questi contratti ATM incombono esclusivamente ai beneficiari degli stessi. 12.6 In situazioni di emergenza dovute a calamità naturali, le Parti contraenti convengono di concedere un accesso agevolato alle risorse fitogenetiche appropriate per l'alimentazione e l'agricoltura nel quadro del sistema multilaterale, al fine di contribuire al ripristino dei sistemi agricoli, in cooperazione con i coordinatori dei soccorsi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-t-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Accesso agevolato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in seno al sistema multilaterale (Art. 12 Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo