TrattatoParte IV

Art. 13

Ripartizione dei vantaggi nel sistema multilaterale

In vigore dal 24 apr 2004
- Ripartizione dei vantaggi nel sistema multilaterale 13.1 Le Parti contraenti riconoscono che l'accesso facilitato alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura incluse nel sistema multilaterale, costituisce di per sè un rilevante vantaggio del sistema multilaterale e stabiliscono di comune accordo che i vantaggi che ne risultano siano ripartiti in modo equo e giusto, conformemente alle disposizioni del presente accordo. 13.2 Le Parti contraenti stabiliscono di comune accordo che i vantaggi derivanti dall'utilizzazione, ivi compresa commerciale, delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel quadro del sistema multilaterale siano ripartiti in modo giusto ed equo per mezzo dei seguenti meccanismi: scambio d'informazioni, accesso alle tecnologie e trasferimento di queste ultime, rafforzamento delle capacità, ripartizione dei vantaggi derivanti dalla commercializzazione, in considerazione dei settori di attività prioritarie del Piano d'azione mondiale ad evoluzione costante e secondo gli orientamenti dell'Organo direttivo: a) Scambio d'informazioni Le Parti contraenti convengono di rendere disponibili le informazioni che comprendono, in modo particolare, i cataloghi e gli inventari, le informazioni sulle tecnologie ed i risultati della ricerca tecnica, scientifica e socioeconomica, compresa la caratterizzazione, la valutazione e l'utilizzazione concernenti le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura incluse nel sistema multilaterale. Queste informazioni sono rese disponibili, sempre che non siano riservate, fatto salvo il diritto applicabile ed in conformità alle capacità nazionali. Tali informazioni sono messe a disposizione di tutte le Parti contraenti del presente Trattato per mezzo del sistema d'informazione, come previsto all'. b) Accesso alle tecnologie e trasferimento di tecnologie i) Le Parti contraenti s'impegnano a concedere e/o a facilitare l'accesso alle tecnologie miranti alla conservazione, alla caratterizzazione, alla valutazione ed all'utilizzazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura incluse nel sistema multilaterale. Riconoscendo che alcune tecnologie possono essere trasferite solo con materiale genetico, le Parti contraenti concedono e/o agevolano l'accesso a queste tecnologie ed al materiale genetico incluso nel sistema multilaterale, nonché alle varietà migliorate ed al materiale genetico elaborato grazie all'uso delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura incluse nel sistema multilaterale, conformemente alle disposizioni dell'. L'accesso a queste tecnologie, alle varietà migliorate ed al materiale genetico è concesso o agevolato nel rispetto dei diritti di proprietà e delle leggi applicabili concernenti l'accesso, e conformemente alle capacità nazionali ii) L'accesso alle tecnologie ed il loro trasferimento ai paesi, in particolare ai paesi in via di sviluppo ed ai paesi in transizione, sono assicurati grazie ad un insieme di misure quali la creazione ed il funzionamento di gruppi tematici per piante coltivate sull'uso delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, e la partecipazione a questi gruppi, tutti i tipi di partenariato relativi alla ricerca-sviluppo ed alle imprese commerciali congiunte relative al materiale ricevuto, la valorizzazione delle risorse umane e l'accesso effettivo agli impianti di ricerca. iii) L'accesso alle tecnologie, ivi comprese le tecnologie protette dai diritti della proprietà intellettuale ed il loro trasferimento, come indicato ai capoversi i) e ii) precedenti, ai paesi in via di sviluppo che sono Parti contraenti, in particolare ai paesi meno progrediti ed ai paesi in transizione, sono assicurati e/o facilitati a condizioni giuste e maggiormente favorevoli, in particolare nel caso di tecnologie utilizzate a fini di conservazione, nonché di tecnologie destinate agli agricoltori dei paesi in via di sviluppo, in modo particolare i paesi meno avanzati ed i paesi in transizione, anche a condizioni di favore e preferenziali, se così è stato reciprocamente convenuto, soprattutto grazie a partenariati di ricerca-sviluppo nel quadro del sistema multilaterale. Tale accesso e trasferimento avverranno in condizioni tali da garantire una protezione efficace ed adeguata dei diritti della proprietà intellettuale e che siano conformi a questi ultimi. c) Rafforzamento delle capacità In considerazione dei bisogni dei paesi in via di sviluppo e ai paesi in transizione, riflessi dalla priorità che essi concedono al rafforzamento delle capacità in materia di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nei loro piani e programmi, qualora esistano, concernenti le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura previste dal sistema multilaterale, le Parti contraenti convengono di dare priorità i) alla messa in opera e/o al rafforzamento di programmi d'insegnamento e di formazione scientifici e tecnici in materia di conservazione e di uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; ii) allo sviluppo ed al consolidamento degli impianti destinati alla conservazione ed all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, in particolare nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione; e, iii) alla ricerca scientifica, preferibilmente svolta, ove possibile, nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione, in cooperazione con le istituzioni di questi paesi, nonché allo sviluppo della capacità di svolgere tali ricerche nei settori in cui sono necessarie. d) Ripartizione dei vantaggi monetari e di altri benefici derivanti dalla commercializzazione i) Le Parti contraenti convengono, nell'ambito del sistema multilaterale, di prendere provvedimenti per garantire la ripartizione dei vantaggi commerciali, grazie all'intervento dei settori privato e pubblico nelle attività determinate nel presente Articolo, per mezzo di partenariati e di collaborazioni, soprattutto con il settore privato dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione per la ricerca e la messa a punto di tecnologie; ii) Le Parti contraenti convengono che l'accordo tipo di trasferimento di materiale (ATM), di cui all'.4 deve contenere una disposizione a titolo della quale un beneficiario che commercializza un prodotto che è una risorsa fitogenetica per l'alimentazione e l'agricoltura, e che incorpora del materiale al quale tale beneficiario ha avuto accesso grazie al sistema multilaterale, è richiesto di versare al meccanismo di cui all'.3 f una parte equa dei benefici derivanti dalla commercializzazione di tale prodotto, a meno che questo prodotto sia disponibile senza restrizioni per altri beneficiari a fini di ricerca e di selezione, nel qual caso il beneficiario che commercializza il prodotto è sollecitato ad effettuare il pagamento. Nella sua prima riunione, l'Organo direttivo determina l'ammontare, la forma e le modalità di pagamento, in conformità alle prassi commerciali. L'Organo direttivo può decidere di stabilire vari importi di pagamento per le diverse categorie di beneficiari che commercializzano tali prodotti; esso può inoltre decidere di esonerare da tali pagamenti i piccoli agricoltori dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione. L'Organo direttivo può, ogni tanto, controllare gli importi di pagamento al fine di addivenire ad una ripartizione giusta ed equa dei benefici e può altresì valutare, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, se la disposizione dell'ATM che prevede un pagamento obbligatorio si applica anche ai casi in cui questi prodotti commercializzati sono, senza restrizioni, a disposizione di altri beneficiari per fini di ricerca e di selezione. 13.3 Le Parti contraenti convengono che i vantaggi derivanti dall'utilizzazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ripartiti nel quadro del sistema multilaterale devono innanzitutto convergere, direttamente ed indirettamente, verso gli agricoltori di tutti i paesi, in particolare dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione, che conservano ed utilizzano in modo sostenibile le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. 13.4 Nella sua prima riunione, l'Organo direttivo analizza una politica e criteri pertinenti volti a fornire un'assistenza specifica nel quadro della strategia di finanziamento concordata, stabilita all', per la conservazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nei paesi in via di sviluppo e nei paesi in transizione, il cui contributo alla diversità delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura incluse nel sistema multilaterale è rilevante e/o che hanno particolari bisogni. 13.5 Le Parti contraenti riconoscono che la capacità dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi in transizione, di applicare pienamente il Piano d'azione mondiale, dipende in gran parte dall'applicazione effettiva del presente Articolo e dalla strategia di finanziamento prevista all'. 13.6 Le Parti contraenti analizzano le modalità di una strategia di contribuzione volontaria alla ripartizione dei vantaggi, in forza della quale le industrie alimentari che utilizzano le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura contribuiscono al sistema multilaterale.
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urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-t-13

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Ripartizione dei vantaggi nel sistema multilaterale (Art. 13 Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo