Trattato›Parte V
Art. 16
Le reti internazionali di risorse fitogenetiche
In vigore dal 24 apr 2004
- Le reti internazionali di risorse fitogenetiche
16.1 La cooperazione esistente nell'ambito di reti internazionali di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura è incoraggiata o sviluppata, in funzione degli accordi esistenti e conformemente alle disposizioni del presente Trattato, in modo da assicurarne la più completa applicazione alle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
16.2 Le Parti contraenti incoraggiano, a seconda di come convenga, tutte le istituzioni pertinenti, istituzioni governative, private, non governative, istituzioni di ricerca o di selezione, o altre istituzioni a partecipare alle reti internazionali.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-t-16