TrattatoParte VII

Art. 21

Applicazione

In vigore dal 24 apr 2004
- Applicazione L'Organo direttivo, nella sua prima riunione, esamina ed adotta efficaci procedure di cooperazione e meccanismi operativi, in vista di favorire l'applicazione delle norme del presente Trattato e trattare le questioni in materia d'inosservanza. Tali procedure e meccanismi comportano un monitoraggio e l'offerta di pareri o di assistenza, compresi i pareri legali o l'assistenza giuridica, ove necessario, specialmente a favore dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione.
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urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-t-21

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Applicazione (Art. 21 Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo