Trattato›Parte VII
Art. 21
Applicazione
In vigore dal 24 apr 2004
- Applicazione
L'Organo direttivo, nella sua prima riunione, esamina ed adotta efficaci procedure di cooperazione e meccanismi operativi, in vista di favorire l'applicazione delle norme del presente Trattato e trattare le questioni in materia d'inosservanza. Tali procedure e meccanismi comportano un monitoraggio e l'offerta di pareri o di assistenza, compresi i pareri legali o l'assistenza giuridica, ove necessario, specialmente a favore dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-t-21