TrattatoParte VII

Art. 20

Segretariato

In vigore dal 24 apr 2004
- Segretariato 20.1 Il Segretario dell'Organo direttivo è nominato dal Direttore generale della FAO, con l'approvazione dell'Organo direttivo. Il Segretario dispone dei collaboratori che possono essere necessari. 20.2 IL Segretario adempie alle seguenti funzioni: a) organizzare sessioni dell'Organo direttivo e degli organi sussidiari che potrebbero essere istituiti, e fornire loro un sostegno amministrativo; b) aiutare l'Organo direttivo ad adempiere alle sue funzioni, ed espletare tutte le mansioni specifiche che l'Organo direttivo decide di affidargli; c) fare rapporto sulle sue attività all'Organo direttivo; 20.3 Il Segretario comunica a tutte le Parti contraenti ed al Direttore generale: a) le decisioni dell'Organo direttivo entro un termine di sessanta giorni a decorrere dalla loro adozione; b) le informazioni ricevute dalle Parti contraenti conformemente alle disposizioni del presente Trattato. 20.4 IL Segretario fornisce la documentazione per le sessioni dell'Organo direttivo nelle sei lingue dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 20.5 IL Segretario coopera con le altre organizzazioni ed organi di trattati, soprattutto il Segretariato della Convenzione sulla diversità biologica, per la realizzazione degli obiettivi del presente Trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-t-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo