TrattatoParte VII

Art. 23

Emendamenti al Trattato

In vigore dal 24 apr 2004
- Emendamenti al Trattato 23.1 Ogni Parte contraente può proporre emendamenti al presente Trattato. 23.2 Gli emendamenti al presente Trattato sono adottati in una sessione dell'Organo direttivo. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento è comunicato dal Segretariato alle Parti contraenti almeno sei mesi prima della sessione in cui la proposta è presentata per adozione. 23.3 Ogni emendamento al presente Trattato può essere effettuato solo con il consenso delle Parti contraenti presenti alla sessione dell'Organo direttivo. 23.4 Ogni emendamento adottato dall'Organo direttivo entra in vigore fra le Parti contraenti che l'hanno ratificato, accettato o approvato, il novantesimo giorno dopo il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da due terzi almeno delle Parti contraenti. Successivamente, l'emendamento entra in vigore riguardo ad ogni altra Parte il novantesimo giorno dopo il deposito da detta Parte contraente del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dell'emendamento. 23.5 Ai fini del presente Articolo, uno strumento depositato da una Organizzazione Membro della FAO non è considerato come essendo in aggiunta agli strumenti depositati dagli Stati Membri di questa Organizzazione.
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urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101#art-t-23

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Emendamenti al Trattato (Art. 23 Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo